Art. 47 Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato
sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni
dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
ALLA DATA ATTUALE NON RISULTANO COMMINATE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEL RESPONSABILE PER LA MANCATA
O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEL TITOLARE DELL'INCARICOAL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA,
LA TITOLARITA' DI IMPRESE, LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PROPRIE, DEL CONIUGE E DEI PARENTI
ENTRO IL SECONDO GRADO, NONCHE' TUTTI I COMPENSI CUI DA' DIRITTO
L'ASSUNZIONE DELLA CARICA.