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                          Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui

all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15,

comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,

redatti in conformita' al vigente modello europeo.

                     Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo

17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche

amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di

collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,

di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del

risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di

incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica

amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni

a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei

relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia

dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le

amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi

siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando

l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento

della funzione pubblica consente la consultazione, anche per

nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato

l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui

all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Allegati:
Scarica questo file (COMPENSI INCARICHI DIRETTORE.pdf)COMPENSI INCARICHI DIRETTORE.pdf[Compenso Lordo Direttore CIFP]15 Kb
Scarica questo file (CV DIRETTORE.pdf)CV DIRETTORE.pdf[CV Direttore Emanuela Maria Galli]104 Kb
Scarica questo file (Delibera n. 51_2013.pdf)Delibera n. 51_2013.pdf[Delibera CDA nomina Direttore CIFP]185 Kb
Scarica questo file (dichiarazione DI incompatibilità di incarico Direttore.pdf)dichiarazione DI incompatibilità di incarico Direttore.pdf[Dichiarazione di incompatibilità incarico]14 Kb
Scarica questo file (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GALLI febbraio 2021.pdf)Dichiarazione sostitutiva Galli febbraio 2021[Dichiarazione sostitutiva Galli febbraio 2021]113 Kb
Scarica questo file (MODELLO DICHIARAZIONE art.20_D.lgs39 Galli Febbraio 2021.pdf)Modello dichiarazione art 20 Galli Febbraio 2021[Modello dichiarazione art 20 Galli Febbraio 2021]73 Kb