Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima
ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate;
Non Pertinente all'Azienda Speciale