Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'
svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
Non Pertinente all'Azienda Speciale