Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:
i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali;
ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori
che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si
discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi,
ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema
tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
Non pertinente all'Azienda speciale