Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela
gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge
16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195
del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere
dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al
presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente
gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle
disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni
del presente decreto.
Non Pertinente All'Azienda Speciale