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Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
 a) autorizzazione o concessione; 
 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; 
 c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
 d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche. 
 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l'atto. 


Vedi

ALBO PRETORIO