Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure
per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
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